Indennità per lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria a valere sul “Fondo per il reddito di ultima istanza”
I professionisti delle casse private hanno accesso alla misura di sostegno del reddito nel rispetto di condizioni:
– di natura reddituale con distinzione in due fasce
– di tipo contributivo perché il richiedente deve avere adempiuto agli obblighi contributivi sul 2019
Rispetto ai limiti reddituali l’ indennità e riconosciuta
– ai professionisti che abbiano percepito nel 2018 un reddito complessivo non superiore a 35.000 € la cui attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell emergenza sanitaria
– un reddito complessivo compreso tra 35.000 e 50.000 € e che abbiano cessato ridotto o sospeso la loro attività sempre a causa dell emergenza sanitaria
Per cessazione dell’attività si intende la chiusura della partita iva nel periodo compreso tra il 23 Febbraio 2020 e il 31 Marzo 2020, mentre per riduzione o sospensione dell attività lavorativa, si intende una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del primo trimestre 2020 rispetto al reddito del primo trimestre 2019 e che abbiano cessato ridotto o sospeso la loro attività sempre a causa dell emergenza sanitaria .
Ai fini del computo delle predette soglie sono inclusi i canoni di locazione assoggettati a cedolare secca riferimento all’articolo tre del decreto legislativo 23/ 2011 e 4 del DL 50/2017.
Le domande per le indennità dovranno essere presentate dal 1° Aprile 2020 ad un solo ente previdenziale cui si è iscritti per una sola forma di previdenza obbligatoria utilizzando lo schema che sarà predisposta da ciascuna cassa.
Il professionista dovrà certificare sotto la propria responsabilità di essere lavoratore autonomo libero professionista non titolare di pensione di non essere già percettore di altre misure a sostegno del reddito né del reddito di cittadinanza di non aver presentato per il medesimo fine istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria di aver percepito di aver chiuso la partita iva o di aver subito una riduzione di almeno il 33% del reddito ovvero per i titolari di reddito inferiore a 35.000 € di aver subìto limitazioni dell’attività a cui a causa dei provvedimenti restrittivi adottati dal per l’emergenza sanitaria.
All’ istanza deve essere allegata copia fotostatica del documento d’identità e del codice fiscale nonché le coordinate bancarie o postali per la ricezione dell’ indennità.
Al fine di consentire la tempestiva erogazione delle somme sono considerate inammissibili le istanze prive di alcuni requisiti sopra indicati oppure presentate dopo il 30 Aprile 2020.
Le casse provvederanno all’ erogazione delle somme nell’ ordine cronologico di presentazione delle domande previa verifica dei requisiti e trasmetteranno l’elenco dei soggetti beneficiari ad Agenzia delle Entrate e all’INPS per ricevere le informazioni necessarie ad effettuare i controlli sulla spettanza dell’ indennità nonché ai ministeri vigilanti per il monitoraggio del limite di spesa.