Indennità per lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria a valere sul “Fondo per il reddito di ultima istanza”

I professionisti delle casse private hanno accesso alla misura di sostegno del reddito nel rispetto di condizioni:

– di natura reddituale con distinzione in due fasce

– di tipo contributivo perché il richiedente deve avere adempiuto agli obblighi contributivi sul 2019

Rispetto ai limiti reddituali l’ indennità e riconosciuta

– ai professionisti che abbiano percepito nel 2018 un reddito complessivo non superiore a 35.000 € la cui attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell emergenza sanitaria

– un reddito complessivo compreso tra 35.000 e 50.000 € e che abbiano cessato ridotto o sospeso la loro attività sempre a causa dell emergenza sanitaria

Per cessazione dell’attività si intende la chiusura della partita iva nel periodo compreso tra il 23 Febbraio 2020 e il 31 Marzo 2020, mentre per riduzione o sospensione dell attività lavorativa, si intende una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del primo trimestre 2020 rispetto al reddito del primo trimestre 2019 e che abbiano cessato ridotto o sospeso la loro attività sempre a causa dell emergenza sanitaria .

Ai fini del computo delle predette soglie sono inclusi i canoni di locazione assoggettati a cedolare secca riferimento all’articolo tre del decreto legislativo 23/ 2011 e 4 del DL 50/2017.

Le domande per le indennità dovranno essere presentate dal 1° Aprile 2020 ad un solo ente previdenziale cui si è iscritti per una sola forma di previdenza obbligatoria utilizzando lo schema che sarà predisposta da ciascuna cassa.

Il professionista dovrà certificare sotto la propria responsabilità di essere lavoratore autonomo libero professionista non titolare di pensione di non essere già percettore di altre misure a sostegno del reddito né del reddito di cittadinanza di non aver presentato per il medesimo fine istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria di aver percepito di aver chiuso la partita iva o di aver subito una riduzione di almeno il 33% del reddito ovvero per i titolari di reddito inferiore a 35.000 € di aver subìto limitazioni dell’attività a cui a causa dei provvedimenti restrittivi adottati dal per l’emergenza sanitaria.

All’ istanza deve essere allegata copia fotostatica del documento d’identità e del codice fiscale nonché le coordinate bancarie o postali per la ricezione dell’ indennità.

Al fine di consentire la tempestiva erogazione delle somme sono considerate inammissibili le istanze prive di alcuni requisiti sopra indicati oppure presentate dopo il 30 Aprile 2020.

Le casse provvederanno all’ erogazione delle somme nell’ ordine cronologico di presentazione delle domande previa verifica dei requisiti e trasmetteranno l’elenco dei soggetti beneficiari ad Agenzia delle Entrate e all’INPS per ricevere le informazioni necessarie ad effettuare i controlli sulla spettanza dell’ indennità nonché ai ministeri vigilanti per il monitoraggio del limite di spesa.

Indennità e bonus D.L.18/2020 “Cura Italia”

Nell’ambito del DL n. 18/2020, c.d. “Decreto Cura Italia”, è prevista una serie di indennità / bonus erogate dall’INPS. In particolare, le indennità (pari a € 600) riguardano:
– professionisti / co.co.co. iscritti alla Gestione separata (art. 27);
– artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni, mezzadri iscritti alle rispettive Gestioni previdenziali (art. 28);
– lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali (art. 29);
– lavoratori del settore agricolo (art. 30);
– lavoratori dello spettacolo (art. 38).
I bonus riguardano i servizi di baby-sitting e sono regolati dagli artt. 23 e 25.

Con il Messaggio 20.3.2020, n. 1288 l’INPS ha chiarito che la domanda per l’accesso ai predetti benefici dovrà essere presentata in via telematica utilizzando i canali disponibili sul proprio sito Internet;
– sarà disponibile entro la fine del mese di marzo.
Recentemente, con il Messaggio 26.3.2020, n. 1381 lo stesso Istituto ha comunicato l’attivazione di una “semplificazione” per l’accesso ai propri servizi telematici al fine di compilare / inviare le domande in esame, nonché per l’emissione del PIN dispositivo, di seguito esaminate.

MODALITÀ SEMPLIFICATA COMPILAZIONE E INVIO DOMANDE INDENNITÀ / BONUS

Per accedere ai propri servizi online l’INPS rammenta innanzitutto che il soggetto interessato deve
essere in possesso di una delle seguenti tipologie di credenziali:
– PIN dispositivo rilasciato dall’Istituto (per alcune attività semplici di consultazione / gestione è sufficiente un PIN ordinario);
– SPID di livello 2 / superiore;
– Carta di Identità Elettronica 3.0 (CIE);
– Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Le predette credenziali possono essere utilizzate anche per l’invio delle domande relative alle indennità / bonus collegate all’emergenza “coronavirus”.

MODALITÀ DI COMPILAZIONE / INVIO SEMPLIFICATA
La modalità semplificata di accesso ai servizi online disponibili sul sito Internet dell’INPS consiste nella possibilità di utilizzare la sola prima parte del PIN (prime 8 cifre), ricevuto tramite SMS / email, successivamente alla richiesta inoltrata attraverso il portale dell’Istituto o il Contact Center
(numero verde 803 164 gratuito da rete fissa, oppure 06164164 a pagamento da rete mobile).

Per i bonus baby-sitting, qualora la domanda sia stata inviata con il PIN semplificato, il soggetto interessato dovrà disporre anche della seconda parte del PIN per poter effettuare la registrazione sulla piattaforma Libretto di Famiglia e l’appropriazione telematica del bonus, così come specificato dall’INPS nella Circolare 24.3.2020, n. 44.

EMISSIONE DEL PIN DISPOSITIVO MEDIANTE RICONOSCIMENTO A DISTANZA
Nel Messaggio n. 1381 in esame, l’INPS annuncia l’attivazione (a breve) di una nuova procedura per l’emissione del PIN mediante riconoscimento a distanza che consentirà al soggetto interessato di ottenere un nuovo PIN con funzioni dispositive, attraverso un unico processo da remoto, senza
dover attendere il ricevimento (tramite posta) degli ulteriori 8 caratteri.